Il repubblicanesimo e le sue “ali gentili” (Inno alla gioia). La dignità repubblicana di essere governati, non dominati come legittimità fondante razionale

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Veröffentlicht

2026-01-13

DOI:

https://doi.org/10.63277/gsc.v41i.4521

Autor/innen

  • Ulrike Müßig University of Passau

Schlagworte:

Republicanism, republican dignity, common law liberties, British Empire, English ‘ancient constitution’, American independence, civic self-mastery, representative republic, American Federalists, French equation of republic and sovereign state, national sovereignty

Abstract

Il repubblicanesimo, spesso ridotto all’antimonarchismo, varia nei secoli e nelle ambientazioni storiche. L’antimonarchismo non è l’elemento centrale di una repubblica, ma la padronanza civica di sé stessi attraverso il consenso a leggi autoimposte. Questa dignità repubblicana di essere governati, non dominati, traduce l’ideale della res publica in una politica praticabile con mezzi politici e legali. È l’equivalenza funzionale delle varie modalità di traduzione in istituzioni politiche e norme giuridiche che funge da tertium comparationis per questo saggio comparativo sul repubblicanesimo inglese, americano e francese. Per quanto riguarda la funzione fondante della dignità repubblicana, la coscienza civica in Inghilterra è stata inquadrata nella continuità storica del common law. All’interno di questo quadro di costumi, giurisdizioni e libertà, incentrato su una monarchia territoriale e giurisdizionale, il dominio individuale si è evoluto sotto forma di diritti di possesso e proprietà. Il regno inglese era concepito come una civitas (neo-romana), la ‘transizione’ del XVII secolo dal regno al Commonwealth venne basata sul nascente impero commerciale e coloniale britannico e sulla presunta origine immemorabile del common law come ‘carta delle libertà’. Già nella Magna Carta, le libertà previste dal common law si rivolgevano ai ‘liberi proprietari terrieri’, e la proprietà rimaneva il nucleo centrale dell’identità discorsiva delle libertà politiche e civili, formando così la peculiare consonanza tra gli interessi del re e quelli del popolo; la lettura repubblicana dell’‘antica costituzione’ inglese, costruita da tempo immemorabile sulle consuetudini del common law, orbitò intorno alla grandezza dell’impero offrendo le ‘libertà inglesi’ ai suoi sudditi. L’indipendenza americana e l’attuazione pratica delle idee repubblicane in un’unione espansiva hanno superato l’idea classica che riconduce il repubblicanesimo a piccole comunità politiche. La specifica interconnessione pratica americana dei diritti privati e civili (dovuta all’ampia dispersione della proprietà e alla familiarità dei coloni con l’auto-responsabilità per la politica locale) è alla base della ‘traduzione americana’ dell’autogoverno in una (nuova) connessione della rappresentanza democratica con la sovranità popolare. Nella lotta per sottrarsi all’amministrazione fiduciaria paternalistica della tradizione parlamentare ereditaria-corporativa britannica, la repubblica rappresentativa era il disegno dei federalisti di tenere la sovranità popolare lontana dalle turbolenze di una tirannia diretta e democratica. La rappresentanza era lo strumento istituzionale dei padri fondatori per creare legalità nella comunità consenziente, e quindi l’espansionismo nell’unione ha permesso il successo della repubblica. La traduzione da parte dei federalisti dell’autogoverno repubblicano in connessione con sovranità popolare ha creato il popolo americano costituente, e quindi ha fondato l’indipendenza americana come nazione sull’autogoverno civico del popolo americano come individui. Inizialmente, e in accordo con la terminologia prevalente del common law, la resistenza americana contro Westminster era focalizzata sul fatto che gli americani mantenessero il rango di sudditi fratelli dello stesso re degli inglesi. Al centro di queste radici storiche della dignità repubblicana americana, ancora riconoscibili nella bozza elaborata da Sullivan di una dichiarazione di diritti del 1774, vi erano la padronanza di sé e la sovranità radicate nei diritti di proprietà del common law, prima che la legittimazione giustificativa attraverso ‘alcuni diritti inalienabili, … tra cui sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità’ del 1776 tagliasse fuori la comunanza discorsiva con il common law britannico. Di conseguenza, la dignità repubblicana derivante da partecipazione autodeterminata e impegno al benessere di tutti, non fu mai equamente ripartita nel discorso americano. Invece, l’attribuzione di speciali dignità a coloro che custodivano il ‘genio del popolo’, ha segnato il desiderio americano di tenere la repubblica rappresentativa lontana dall’egualitarismo, ma allo stesso modo ha favorito un elitarismo istituzionalizzato che minaccia l’odierna democrazia americana nell’inconciliabile dualità dell’attuale sistema bipartitico. Il repubblicanesimo francese ha avuto origine dalla coincidenza di res publica e civitas, entrambe regalmente costituite. È l’equazione tra repubblica e stato sovrano che si sostanzia nella sovranità legislativa elaborata da Bodin e si sostiene nella repubblicanizzazione illuminata della monarchia. Mentre il repubblicanesimo americano progettava controlli costituzionali ed equilibri di poteri istituzionalmente separati, la ‘monarchie républicaine’ francese dal 1789 al 1792 doveva perfezionare la forma di governo (monarchico). L’accento illuminato era posto sull’origine del potere nell’astrattezza normativa della volontà generale (Rousseau) o nella sovranità nazionale (Sièyes). Tuttavia, per le menti della rivoluzione francese la repubblica significava unità; il concetto giuridico di sovranità nazionale spiegava la monarchia come potere costituito e la nazione (che comprendeva sia il popolo che il monarca) come potere costituente, per cui l’equazione di repubblica e stato sovrano permeava il costituzionalismo francese moderno. Questa identità repubblicana è al centro della coscienza giuridica, politica e popolare della Francia contemporanea.

Autor/innen-Biografie

Ulrike Müßig, University of Passau

Full professor and Chair holder, Chair of Civil Law, German and European Legal History.