Il contesto costituzionale dell’Illuminismo scozzese
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DOI:
https://doi.org/10.63277/gsc.v20i.4967Abstract
In questo saggio si tratteggia il processo di unificazione del Regno Unito, che trova un suo primo e sistematico punto di riferimento nell’Act of Union del 1707, con cui si realizzò la commistione delle due istituzioni di vertice dei due fenomeni normativi e sociali: il Parlamento scozzese e quello di Westminster. In particolare, l’Autore evidenzia come, nonostante il ruolo astrattamente riservatole sulla carta, con questo atto la Scozia (il diritto scozzese) ebbe a soffrire la subordinazione al lessico costituzionale di Westminster, soprattutto nella definizione degli assetti istituzionali della nuova organizzazione statale. Ne derivò la riflessione giuspubblicistica scozzese, perlopiù incentrata sul diritto sostanziale e sulla scienza della politica, mentre più articolata, ai fini della costruzione di un’idea condivisa di “nazione”, fu l’elaborazione culturale di un legal system in cui il diritto scozzese avrebbe potuto rivendicare la propria originalità: una specificità denotata anche dalla forte influenza esercitata dalle fonti romanistiche e da quelle canonistiche; un insieme di regole che, mediante la quotidiana fatica della giurisprudenza, finì per essere via via integrato nel nuovo sistema di common law.

