«Il suffragio popolare assorbe e condona ogni precedente e non accusata colpa». Un giudice e un cavaliere
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DOI:
https://doi.org/10.63277/gsc.v26i.4888Parole chiave:
Diffamazione, Libertà di stampa, Immunità, Rapporto tra potere esecutivo e potere giudiziario, Ferraioli, PirandelloAbstract
Alla fine dell’Ottocento, lo scandalo della Banca romana e i molti episodi di corruzione denunciati dagli organi di informazione delegittimano fortemente la classe politica. Anche in Italia si pone il delicato problema se sia opportuno prevedere, come in altri paesi, una specifica figura di reato, volta a tutelare la continuità dell’azione di governo. Il giudice Luigi Ferraioli propone l’istituzione del reato di diffamazione politica, che riecheggia in alcuni punti il political libel della tradizione anglosassone. Al consenso popolare, alla tenuta del sistema di governo, al diritto di cronaca e di censura, alla dimensione privata della vita degli uomini pubblici, alla libertà d’informazione, alle regole di diritto comune sulla diffamazione si collegano le riflessioni dei giuristi sull’argomento, rilevante per le inevitabili connessioni con l’uso della giustizia a fini politici, l’esercizio del diritto di censura, la tenuta stessa del sistema democratico.

