«Il suffragio popolare assorbe e condona ogni precedente e non accusata colpa». Un giudice e un cavaliere

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Pubblicato

2026-01-13

Fascicolo

Sezione

Cronache italiane

DOI:

https://doi.org/10.63277/gsc.v26i.4888

Autori

  • Giuseppe Speciale Università di Catania

Parole chiave:

Diffamazione, Libertà di stampa, Immunità, Rapporto tra potere esecutivo e potere giudiziario, Ferraioli, Pirandello

Abstract

Alla fine dell’Ottocento, lo scandalo della Banca romana e i molti episodi di corruzione denunciati dagli organi di informazione delegittimano fortemente la classe politica. Anche in Italia si pone il delicato problema se sia opportuno prevedere, come in altri paesi, una specifica figura di reato, volta a tutelare la continuità dell’azione di governo. Il giudice Luigi Ferraioli propone l’istituzione del reato di diffamazione politica, che riecheggia in alcuni punti il political libel della tradizione anglosassone. Al consenso popolare, alla tenuta del sistema di governo, al diritto di cronaca e di censura, alla dimensione privata della vita degli uomini pubblici, alla libertà d’informazione, alle regole di diritto comune sulla diffamazione si collegano le riflessioni dei giuristi sull’argomento, rilevante per le inevitabili connessioni con l’uso della giustizia a fini politici, l’esercizio del diritto di censura, la tenuta stessa del sistema democratico.

Biografia autore

Giuseppe Speciale, Università di Catania

Professore ordinario di storia del diritto medievale e moderno, Dipartimento Seminario Giuridico.